La legislazione italiana prevede: – Ai minori sotti i 16 anni di età è consentito solo svolgere alcune piccole attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel mondo dello spettacolo, previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del lavoro. – I minori devono essere assunti con uno specifico rapporto contrattuale (apprendistato) – È proibito assegnare ai minori i turni di lavoro notturni (Art. 15 l. 977/67). – Per gli adolescenti, l’orario di lavoro non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. (Art. 18 l. 977/67) – Idoneità tramite visita medica preassunzione e visita medica periodica ad intervalli non superiori ad un anno (Art. 8 l. 977/67) – Alcune tipologie di lavori, considerati “pesanti”, sono proibiti ai minori di […]
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Requisiti sui Diritti Fondamentali del Lavoro FSC – Lavoro Minorile (Standard FSC-STD-40-004 V.3-1)
In Italia le leggi che regolano l’aspetto del lavoro minorile sono di seguito indicate: Convenzione 138 sull’età minima, 1973; ratificata il 28/07/1981 con L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. G.U. 29/04/1981, n. 116); L’art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall’art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall’art. 5 del D.Lgs n. 345/1999 e DLgs 262/2000: “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti”-