Il Datore di lavoro o il Dirigente della Sicurezza che omettono di individuare il preposto all’interno del proprio organico a mente del nuovo comma b-bis) dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
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La designazione del preposto deve essere formale.
Il nuovo comma b-bis) dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti (…)” a cura del Datore di Lavoro o dei dirigenti per la sicurezza di fatto impone la forma scritta per la designazione dello stesso in modo da poter avere l’evidenza dell’adempimento legislativo e mettere effettivamente a conoscenza il preposto dell’incarico che gli viene conferito attraverso il mandato.
Pubblicato il nuovo testo unico della sicurezza Versione Gennaio 2022 – Focus sulle Novità per la Formazione e l’addestramento
E’ stato pubblicato il nuovo testo unico della sicurezza versione Gennaio 2022. Di seguito gli aspetti rilevanti con in evidenza gli elementi di novità e le attività da svolgere. Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art.18b-bis “I datori di lavoro, (…), e i dirigenti, (…), devono: ” individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;” OBBLIGO DI NOMINA DI ALMENO 1 PREPOSTO. Sanzioni per il datore di lavoro […]