Modulo Registro di Formazione e Rapporto di Addestramento

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CONTENUTO DEL KIT DOCUMENTALE:

Il Kit Documentale è composto da:

  • n° 1 file in formato WORD modificabile: RAPPORTO DI ADDESTRAMENTO EX Art. 37 C.5 D.Lgs. 81/08
  • n° 1 file in formato WORD modificabile: REGISTRO DI ADDESTRAMENTO EX Art. 37 C.5 D.Lgs. 81/08

Il registro di formazione  contiene gli elementi per poter essere reso opponibile in caso di verifiche di accertamento.
Le attestazioni di addestramento andranno conservate in allegato al DVR


MODIFICHE AL D. LGS. 81/08: NOVITA’ e ADEMPIMENTI DI TRACCIABILITA’ SULL’ADDESTRAMENTO

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito il D.L. 146/21, apportando variazioni rilevanti al D. Lgs 81/08. Tra queste modifiche, la novità introdotta nell’art. 37 con particolare riferimento all’attività di addestramento.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 215 del 17/12/21, il comma quinto è stato così modificato: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

COS’E’ L’ADDESTRAMENTO?
L’addestramento è l’attività di esercitazione pratica che permette ai lavoratori di apprendere l’uso corretto e in sicurezza di:

  • attrezzature;
  • macchine;
  • impianti;
  • sostanze chimiche nei processi lavorativi;
  • dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI).

COSA DIFFERENZIA L’ADDESTRAMENTO DA INFORMAZIONE E FORMAZIONE?
L’addestramento viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI.

CHI DEVE PROVVEDERE ALL’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI?
L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, ecc), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

E’ importante ricordare che l’addestramento deve essere tracciato e verbalizzato in appositi registri, anche informatizzati come previsto dal nuovo art. 37 comma 5.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

La circolare dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO del 09.12.2021 avente ad oggetto “Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).” Indica il mancato addestramento come causale per irrogare un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

(…) “3. Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL: Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);

  • Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  • Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).