OBBLIGHI DEL DATORE DEL LAVORO E DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA in relazione alla Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Assunzione di alcol.
ELENCO NORME E LEGGI SU ASSUNZIONE DI ALCOL
Legge n. 125 del 30 marzo 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati)
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni – Intesa in materia di individuazione delle attivita’ lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita’ o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). (GU Serie Generale n.75 del 30-03-2006)
Decreto legislativo 81/2008
Codice della strada
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE SU ASSUNZIONE DI ALCOL
Il Datore di lavoro o il Dirigente della Sicurezza deve:
1) Verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell’ allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006.
Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006
(estratto da GU Serie Generale n.75 del 30-03-2006)
"ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI
TERZI.
1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio
1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale
1° marzo 1974);
c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e
successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e
alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio
di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico
specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e
puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e
immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture
pubbliche e private;
6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto
d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e'
richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina,
nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi
posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e
merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento,
detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle
costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota,
oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere."
2) aggiornare il DVR inserendo l’assunzione di alcol come possibile rischio da porre in valutazione;
3) stilare una procedura/politica aziendale “ALCOL ZERO” che imponga tassativamente il divieto di assunzione di alcol durante l’orario di lavoro indicando chiaramente la necessità di avere tasso alcolemico zero nel sangue durante l’intero orario lavorativo
4) Formalizzare un regolamento aziendale di vigenza ed applicazione della procedura/politica aziendale “ALCOL ZERO” condiviso con gli RLS;
5) In caso di presenza di bar e/o mense aziendali, vietare tassativamente la somministrazione di alcolici ai lavoratori durante le pause;
6) informare tutti i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non rispetto di tale divieto;
7) informare (art. 36 D.Lgs 81/08 e S.m.i.) i lavoratori sul rischio da alcol;
8) formare (art. 37 D.Lgs 81/08 e S.m.i.) i lavoratori sul rischio da alcol;
9) individuare e formare i preposti al controllo del divieto di assunzione di bevande alcoliche;
10) informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici e sulle conseguenze della positività al test;
11) richiedere al Medico Competente l’effettuazione dei controlli alcolimetrici secondo la procedura stabilita nel DVR e condivisa con lo stesso Medico Competente;
12) inserire nel protocollo di sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente, anche le problematiche alcol correlate.
D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(…) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione; (…)”
Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 18, co. 1, lett. z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.”
Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]