Kit Documentale Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Assunzione di alcol

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LINGUA DI SVILUPPO DEL KIT DOCUMENTALE Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Assunzione di alcol:

Il Kit Documentale informazione ex art 36 D. Lgs. 81/08 – Assunzione di Alcol è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

COSA TROVI NEL KIT DOCUMENTALE Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Assunzione di alcol :

N.1 file: n.29 SLIDE INFORMATIVE SUL RISCHIO DI ASSUNZIONE DI ALCOL.

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PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUL RISCHIO DI ASSUNZIONE DI ALCOL

Scenario sul problema dell’alcol dipendenza
Riferimenti Legislativi che disciplinano la materia di alcol e di problemi alcol correlati
Politica alcol zero e Divieto di assunzione di bevande alcoliche
Effetti dell’assunzione di alcol nel breve e medio periodo
Correlazione tra assunzione di bevande alcoliche ed incidenti stradali
Assunzione di sostanze alcoliche ed infortunio in itinere
Potere di accertamento sanitario del Datore di Lavoro (ex art. 5 Statuto dei Lavoratori)

OBBLIGHI DEL DATORE DEL LAVORO E DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA in relazione alla Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Assunzione di alcol.

ELENCO NORME E LEGGI SU ASSUNZIONE DI ALCOL

Legge n. 125 del 30 marzo 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati)

Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-RegioniIntesa in materia di individuazione delle attivita’ lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita’ o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). (GU Serie Generale n.75 del 30-03-2006)

Decreto legislativo 81/2008

Codice della strada

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE SU ASSUNZIONE DI ALCOL

Il Datore di lavoro o il Dirigente della Sicurezza deve:

1) Verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell’ allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006.

Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 
(estratto da GU Serie Generale n.75 del 30-03-2006)

"ATTIVITA'  LAVORATIVE  CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL  LAVORO  OVVERO  PER  LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI
                               TERZI.

    1)  attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio
1927, e successive modificazioni);
      b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale
1° marzo 1974);
      c) attivita'  di  fochino  (art.  27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
      d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
      e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
      f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto
del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e
successive modifiche);
      g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
    2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e
alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio
di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334);
    3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualita'  di:  medico specialista in anestesia e rianimazione; medico
specialista  in  chirurgia;  medico  ed  infermiere  di bordo; medico
comunque   preposto   ad   attivita'   diagnostiche  e  terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
    5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e
puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e
immaturi;  mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture
pubbliche e private;
    6)  attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado;
    7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto
d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
    8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
      a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali  per  i quali e'
richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione
professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di
noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione
professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada;
      b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
      c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di
carriera e di mensa;
      d) personale navigante delle acque interne;
      e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane,
tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti
funicolari aerei e terrestri;
      f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
      g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina,
nonche'  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi
posatubi;
      h) responsabili dei fari;
      i) piloti d'aeromobile;
      l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
      m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
      n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
      o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
      p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e
merci;
    9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento,
detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
    10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle
costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attivita' in quota,
oltre i due metri di altezza;
    11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
    12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
    13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili, settore idrocarburi;
    14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere."

2) aggiornare il DVR inserendo l’assunzione di alcol come possibile rischio da porre in valutazione;

3) stilare una procedura/politica aziendale “ALCOL ZERO” che imponga tassativamente il divieto di assunzione di alcol durante l’orario di lavoro indicando chiaramente la necessità di avere tasso alcolemico zero nel sangue durante l’intero orario lavorativo

4) Formalizzare un regolamento aziendale di vigenza ed applicazione della procedura/politica aziendale “ALCOL ZERO” condiviso con gli RLS;

5) In caso di presenza di bar e/o mense aziendali, vietare tassativamente la somministrazione di alcolici ai lavoratori durante le pause;

6) informare tutti i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non rispetto di tale divieto;

7) informare (art. 36 D.Lgs 81/08 e S.m.i.) i lavoratori sul rischio da alcol;

8) formare (art. 37 D.Lgs 81/08 e S.m.i.) i lavoratori sul rischio da alcol;

9) individuare e formare i preposti al controllo del divieto di assunzione di bevande alcoliche;

10) informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici e sulle conseguenze della positività al test;

11) richiedere al Medico Competente l’effettuazione dei controlli alcolimetrici secondo la procedura stabilita nel DVR e condivisa con lo stesso Medico Competente;

12) inserire nel protocollo di sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente, anche le problematiche alcol correlate.

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(…) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione; (…)”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 18, co. 1, lett. z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]