Kit Documentale Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Rischio Biologico COVID-19 (Coronavirus)

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LINGUA DI SVILUPPO DEL KIT DOCUMENTALE Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Rischio Biologico COVID-19 (Coronavirus):

Il Kit Documentale informazione ex art 36 D. Lgs. 81/08 – Rischio Biologico COVID-19 (Coronavirus) è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

COSA TROVI NEL KIT DOCUMENTALE Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Rischio Biologico COVID-19 (Coronavirus):

N.1 file: n.14 PAGINE INFORMATIVE SUL RISCHIO Biologico COVID-19 (Coronavirus).

Il documento è in formato word modificabile. Detto opuscolo dovrà essere consegnato ad ogni lavoratore previa spiegazione dei contenuti. L’avvenuta spiegazione e consegna dell’opuscolo informazione ex art 36 D. Lgs. 81/08 – Rischio Biologico COVID-19 (Coronavirus) rileva ai fini dell’adempimento legislativo previsto.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUL RISCHIO Biologico COVID-19 (Coronavirus)

SCOPO
AMBITO DI APPLICAZIONE
RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
I DIRITTI DEI LAVORATORI IN AZIENDA
GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA
VIRUS E MALATTIA
UN NUOVO CORONAVIRUS
LA MALATTIA DENOMINATA COVID-19
PERCHÉ È COMPARSO IL NUOVO CORONAVIRUS (FONTE: ISS)
SINTOMI
PERIODO DI INCUBAZIONE
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
NORME COMPORTAMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO

OBBLIGHI DEL DATORE DEL LAVORO E DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA in relazione alla Informazione ex art. 36 D. Lgs. 81/08 – Rischio Biologico COVID-19 (Coronavirus).

ELENCO CIRCOLARI, NORME, DECRETI E LEGGI SU RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
DPCM dell’ 8 marzo 2020
DPCM dell’ 9 marzo 2020
DPCM dell’11 marzo 2020
DPCM del 10 aprile 2020
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020.
Decreto legislativo 81/2008
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23.04.2020

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE SU RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS

Il Datore di lavoro o il Dirigente della Sicurezza deve:
1- (adempimento ex art.17 del D.Lgs. 81/08 e S.m.i.) Porre a revisione il Documento di valutazione dei Rischi prendendo in considerazione il pericolo relativo all’esposizione al Virus Covid-19 con la relativa valutazione dei rischi e le azioni di prevenzione e protezione adottate (Qui potete trovare un kit documentale studiato per la revisione del DVR sul rischio Biologico Coronavirus: https://sistemidigestione.biz/prodotto/kit-documentale-dvr-rischio-biologico-virus-covid-19/);

2- (adempimento ex art. 36 del D.Lgs. 81/08 e S.m.i.) Informare tutti i lavoratori circa il RISCHIO BIOLOGICO – CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (è l’oggetto del presente Kit Documentale);

3- (adempimento ex art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e S.m.i. e Accordo Stato Regioni 26/01/2012) Formare tutti i lavoratori circa il RISCHIO BIOLOGICO – CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Qui potete trovare un corso specifico erogato in modalità FAD – Formazione a Distanza- sul rischio Biologico Coronavirus valido ai fini legali per l’adempimento formativo: https://elearning.myadvisor.it/prodotto/rischio-biologico-coronavirus-sars-cov-2-2/);

4- (adempimento ex art.43 del D.Lgs. 81/08 e S.m.i.) Predisporre il piano di gestione delle emergenze Emergenza sanitaria Virus COVID-19 in ossequio al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 e alle linee guida fornite dall’INAIL attraverso il documento programmatico “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (Qui potete trovare un kit documentale studiato per la redazione del piano di gestione delle emergenze COVID-19: https://sistemidigestione.biz/prodotto/kit-documentale-piano-di-gestione-delle-emergenze-emergenza-sanitaria-virus-covid-19/)

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; (…)”

Sanzioni per il datore di lavoro: Art. 17, co. 1, lett. a):
– ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]
– ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(…) i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
(…) l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

(…) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione; (…)”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 18, co. 1, lett. z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]