OBBLIGHI DEL DATORE DEL LAVORO E DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA in relazione alla redazione del Piano di gestione delle Emergenze – Emergenza Sanitaria Virus Covid-19:
Implementazione nella propria azienda del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 aggiornato con le variazioni intervenute in data 24 Aprile 2020 e integrato con le indicazioni fornite dall’ INAIL attraverso il documento programmatico “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 23.04.2020
D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; (…)”
Sanzioni per il datore di lavoro: • Art. 17, co. 1, lett. a):
– ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]
– ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]
D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(…)
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
(…)
(…) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione; (…)”
Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)], Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] , Art. 18, co. 1, lett. z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
D. Lgs. 81/08 e S.m.i.:Articolo 43 – Disposizioni generali
“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
(…)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
(…)”
Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 43, co. 1, lett. a) e c) : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]
LA MANCATA ADOZIONE DEI PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO COVID-19 COMPORTA L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’.