Kit Documentale DVR – Rischio Biologico – Virus Covid-19

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LINGUA DI SVILUPPO DEL KIT DOCUMENTALE DVR Rischio Biologico Virus Covid-19:

Il Kit Documentale DVR rischio biologico Virus Covid-19 è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

COSA TROVI NEL KIT DOCUMENTALE DVR Rischio Biologico Virus Covid-19:

N.1 file:  Valutazione del rischio Biologico Virus Covid-19 composto da n.33 (TRENTATRE) pagine in formato Word Modificabile

Il documento KIT Documentale DVR Rischio Biologico Virus Covid-19 è composto dai seguenti capitoli:

1. SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA
2. VIRUS E MALATTIA
3. UN NUOVO CORONAVIRUS E LA MALATTIA DENOMINATA COVID-19
4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 DI SETTORE
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 PER MANSIONE
7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 PER LUOGHI DI LAVORO
8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 PER MEZZI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
9. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
10. LAVORATRICI GESTANTI
11. RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE
12. RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI ETA’
13. RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
14. RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
15. FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
16. SORVEGLIANZA SANITARIA
17. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
18. DISPOSIZIONI E PIANI DI GESTIONE

OBBLIGHI DEL DATORE DEL LAVORO E DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA in relazione alla redazione del DVR Rischio Biologico Virus Covid-19:

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(…) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione; (…)”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: Art. 18, co. 1, lett. z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
“1.La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) … deve riguardare tutti …i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (…).
“2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto,
nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa
al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati,
a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: •Art. 28, co. 2, lett. b), c) o d): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 3]
• Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, ed ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 4]

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 271 – Valutazione del rischio
“1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta
all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e
2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è
necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico
del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha
accesso anche ai dati di cui al comma 5.”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: • Art. 271, commi 1, 3 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 282, co. 1]
Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: • Art. 271, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni per il Preposto: • Art. 271, co. 2: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 283, co. 1]

D. Lgs. 81/08 e S.m.i.: Articolo 272 – Misure tecniche, organizzative, procedurali
“1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore
di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno
e all’esterno del luogo di lavoro.”

Sanzioni per il Datore del Lavoro e il Dirigente: • Art. 272: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni per i preposti: • Art. 272: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 283, co. 1]

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