L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica potrà essere rilasciata solo da esperti qualificati (di secondo o terzo grado) compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 129, D.L.vo n. 101/2020.L’attestazione deve essere altresì riportata in un apposito registro istituito dall’esperto di radioprotezione incaricato, per conto del soggetto obbligato ad effettuare rilevazioni radiometriche; il suddetto registro deve essere, pertanto, tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto obbligato,
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