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Tracciabilità rifiuti, è entrato in vigore il RENTRI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 31 maggio il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità ai sensi dell’art.188 bis del D.Lgs n 151/2006. Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e sarà gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale. Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI,  mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i seguenti soggetti: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi, fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o […]

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Il mansionario dell’ ENERGY MANAGER nelle aziende

L’ ENERGY MANAGER svolge i seguenti compiti: 1-analisi dell’energia impiegata dall’azienda; 2-monitoraggio dei consumi energetici; 3-gestione delle risorse energetiche; 4-ottimizzazione dell’uso dell’energia; 5- implementazione azioni per ottenere risparmi. Il ruolo di Energy Manager si rivela dunque importante per ben due motivi: 1-riduce i costi del sostentamento energetico delle aziende; 2-le conduce verso uno sviluppo ecosostenibile;

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Come certificarsi catena di custodia PEFC?

1. Preparazione del Manuale per la rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC in conformità allo standard ITA 1002, da presentare all’Organismo di certificazione e implementazione del manuale e delle procedure operative nella propria azienda. In questo caso è opportuno farsi affiancare da consulenti competenti. 2. Presentazione della domanda di Certificazione ad un Organismo di Certificazione accreditato (OdC). 3. Verifica Ispettiva presso l’azienda da parte dell’OdC 4. Rilascio della Certificazione da parte dell’OdC 5. Richiesta dell’uso del logo al PEFC Italia una volta certificati. My Advisor è tra le lista di aziende accreditate e con esperienza nella consulenza nel settore della certificazione di Catena di Custodia PEFC: clicca qui

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Chi può effettuare la sorveglianza radiometrica ?

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica potrà essere rilasciata solo da esperti qualificati (di secondo o terzo grado) compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 129, D.L.vo n. 101/2020. L’attestazione deve essere altresì riportata in un apposito registro istituito dall’esperto di radioprotezione incaricato, per conto del soggetto obbligato ad effettuare rilevazioni radiometriche; il suddetto registro deve essere, pertanto, tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto obbligato,

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Sorveglianza radiometrica obbligatoria per chi esercita attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta

L’art. 72 del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 10 (“Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”) che, al comma 1, individua i soggetti obbligati ad effettuare rilevazioni radiometriche dell’eventuale presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse: – i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta; – i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (sono, invece, esclusi i soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente […]

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D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 “Milleproroghe” sospensione – fino al 30 giugno 2022 – dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi.

E’ stato posticipato il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi al 1° luglio 2022. In aggiunta, il comma 2 dell’art. 11 ha previsto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Milleproroghe (ovvero entro il 30 gennaio 2022), il Ministero della Transizione Ecologica – con decreto di natura non regolamentare – adotti delle “linee guida tecniche” per l’etichettatura ambientale degli imballaggi che, nel silenzio della norma, indicheranno (presumibilmente) alle aziende, a livello operativo, in che modo e con quali mezzi adempiere a tale disposizione.

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Codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE per gli imballaggi destinati al canale B2B

Dal 1 gennaio 2022 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che interessa principalmente i produttori/importatori di materiali da imballaggio/imballaggi e tutti coloro che utilizzano imballaggi per commercializzare la propria merce. Con il Decreto legislativo 116/2020, che recepisce le direttive UE 2018/851-852 sui rifiuti, sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, viene introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio e di fornire una opportuna informazione ai consumatori sulla loro destinazione a fine vita. Diventano co-responsabili delle informazioni ambientali degli imballaggi tutti i soggetti della filiera, a partire dai produttori di materiali di imballaggio fino a coloro che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie merci; […]

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Sanzioni per chi è obbligato a presentare il MUD 2022 entro il termine del 21 maggio 2022 e non lo trasmette nei tempi.

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell’art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010: la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00. la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 16 gennaio 2022 il Dpcm del 17 dicembre 2021 che riporta il MUD modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il nuovo modello sostituisce il precedente approvato con Dpcm 23 dicembre 2020 e potrà essere utilizzato per le dichiarazioni che dovranno essere presentate entro il 21.05.2022; In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, infatti il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 21 maggio 2022.

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Soggetti esentati dall’iscrizione al CONAI

Soggetti esclusi In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti: quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale; quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività; quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

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