a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un’altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici;
Categoria: Marcatura CE dei prodotti
La persona responsabile del rispetto REG. UE 745/2017 per i Fabbricanti
Sia i Fabbricanti di dispositivi medici che i mandatari di dispositivi medici devono identificare all’interno della propria organizzazione una figura professionale responsabile del rispetto del REG. UE 745/2017.
La documentazione da presentare per la valutazione del sistema di gestione richiesto dal REG. UE 745/2017
Il Reg. UE 745/2017 impone ai fabbricanti di documentare un sistema di gestione ai sensi dell’ ALLEGATO IX VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E SULLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA – CAPO I SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ.In particolare viene richiesto di documentare nel sistema di gestione della qualità del Reg. UE 745/2017 :Kit Documentale Manuale Sistema di Gestione della Qualita conforme al REG. UE 2017/745 e ISO 13485Fai il download e Scarica il Manuale Sistema di Gestione della Qualita conforme al REG. UE 2017/745 e ISO 13485 in formato Word. 590,00€ Il prezzo originale era: 590,00€.490,00€Il prezzo attuale è: 490,00€. + IVA Acquista ora a) degli obiettivi di qualità del fabbricante;b) dell’organizzazione dell’azienda, e in particolare:— delle strutture […]
In caso di acquisto di macchinari di seconda mano non a norma secondo le prescrizioni prevenzionistiche cosa devo fare
L’acquisto di seconda mano di macchinari e attrezzature deve essere sempre valutato non solo sul mero costo di acquisto ma anche sulle caratterizzazioni/apprestamenti che il macchinario deve avere in termini prevenzionistici.
La rimozione dei dispositivi di sicurezza integra il reato di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” art. 437 c.p.
Tutte le attrezzature e macchinari devono essere dotati del Certificato di conformità Europea (Marcatura CE) che attesta la presenza sul dispositivo dei presidi di sicurezza necessari per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore che utilizza il macchinario nella sua attività lavorativa
I 5 requisiti di prestazione delle Mascherine Chirurgiche
La norma tecnica UNI EN ISO 14683:2019 “MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO – REQUISITI E METODI DI PROVA” indica i 5 requisiti di prestazione che devono essere garantiti e valutati attraverso prove specifiche di laboratorio e che devono avere le Mascherine Chirurgiche.1) CAPACITÀ DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)Per essere conforme, le mascherine chirurgiche devono avere un valore minimo di BFE pari a:tipo I ≥ 95%tipo II ≥ 98%tipo IIR ≥ 98%2) TRASPIRABILITÀLa pressione differenziale deve essere conforme ai seguenti valori:tipo I < 40 Pa/cm2tipo II < 40 Pa/cm2tipo IIR < 60 Pa/cm23) RESISTENZA AGLI SCHIZZINel caso in cui il fabbricante voglia produrre mascherine di tipo IIR, quindi anche resistente agli schizzi, i test per verificare tale requisito vanno eseguiti in accordo […]
Classificazione delle Mascherine Chirugiche secondo la UNI EN ISO 14683:2019
La Norma UNI EN ISO 14683:2019 classifica le mascherine chirurgiche secondo:MASCHERINA CHIRURGICA TIPO I deve essere usato solo per pazienti e altre persone al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni particolarmente in situazioni epidemiche o pandemiche. Non sono destinate per l’uso di operatori sanitari in sale chirurgiche o in altri contesti dai requisiti simili.MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II riservato ai professionisti sanitari per la prevenzione della contaminazione del paziente e dell’ambiente operativo in cui si trova.MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II R riservato ai professionisti sanitari, ma a 4 strati, per proteggerli dalla trasmissione di agenti che potrebbero arrivare su base fluida, ovvero attraverso “spruzzi”, del paziente.
Le mascherine chirurgiche sono DISPOSITIVI MEDICI di Classe I
Le mascherine chirurgiche sono DISPOSITIVI MEDICI di classe I destinati a essere impiegati sull’uomo; hanno lo scopo di coprire la bocca e il naso fornendo una barriera per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi tra personale clinico e paziente.Le mascherine chirurgiche sono dispositivi monouso e possono essere utilizzate solo per un periodo di tempo limitato dopo di che non garantiscono più il loro effetto.Le mascherine chirurgiche sono generalmente costituite dalla sovrapposizione di 3 strati di tessuto-non-tessuto (TNT) con diverse funzionalità:– Strato esterno in TNT prodotto con tecnologia SPUN BOND con trattamento idrofobo; questo strato ha la funzione di conferire resistenza meccanica alla mascherina.– Strato intermedio filtrante in TNT prodotto con tecnologia MELT BLOWN e costituito da microfibre […]
Proroga di un anno del Regolamento sui dispositivi medici
In data Giovedì 23 aprile 2020 è stata approvata dal Consiglio Europeo e ufficializzata, la proroga di un anno richiesta sull’avvio del Regolamento sui dispositivi medici, REG UE 745/2017. Nella GUCE è stato pubblicato il Regolamento 2020/561 relativo alle nuove date di applicazione delle disposizioni del Regolamento 2017/745.Il regolamento (UE) 2017/745 viene così modificato: “1) all’articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è così modificato: a) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; 2) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 5 è così modificato: i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data […]