Requisiti e responsabilità relative a chi immette in commercio alle “Parti e componenti” in sostituzione di una parte / componente di un dispositivo medico realizzato in conformità al Regolamento 2017/745.

L’articolo 23 del Regolamento 2017/745 dispositivi medici tratta i requisiti e delle responsabilità relative alle “Parti e componenti”, intesi come articoli destinati “in maniera specifica a sostituire una parte o un componente identico o simile di un dispositivo difettoso o usurato al fine di mantenere o ripristinare la funzione del dispositivo stesso senza modificarne le caratteristiche di sicurezza, prestazione o la sua destinazione d’uso”.Le attività sono quelle legate ai dispositivi elettromedicali che comprende, in genere, beni soggetti a difettosità o usura, le cui caratteristiche vengono ripristinate attraverso interventi tecnici che prevedono la sostituzione, appunto, di parti e componenti.Il fabbricante, al fine di immettere in commercio i dispositivi da esso prodotti, debba garantirne la conformità al Regolamento nell’ipotesi che lo stesso […]

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Obblighi del mandatario di dispositivi medicali

Il fabbricante di un dispositivo che non dispone di una sede in uno Stato membro può immettereil dispositivo sul mercato dell’Unione solo se designa un mandatario unico. La designazione èvalida solo se accettata per iscritto dal mandatario ed è effettiva almeno per tutti i dispositiviappartenenti allo stesso gruppo generico di dispositivi.Il mandatario svolge i compiti precisati nel mandato convenuto tra questi e il fabbricante. Ilmandatario fornisce una copia del mandato all’autorità competente, su richiesta. Il mandatoimpone, e il fabbricante consente, al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti inrelazione ai dispositivi cui si riferisce:a) verificare che siano state elaborate la dichiarazione di conformità UE e la documentazionetecnica e, se del caso, che il fabbricante abbia espletato un’adeguata procedura di valutazionedella […]

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Obblighi per l’importatore di dispositivi medicali

Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo dispositivi conformi al regolamento.Al fine di immettere un dispositivo sul mercato gli importatori verificano che:8a) sia stata apposta la marcatura CE al dispositivo e sia stata redatta la dichiarazione diconformità UE di quest’ultimo;b) il fabbricante sia identificato e che questi abbia designato un mandatario;c) il dispositivo sia etichettato conformemente al regolamento e corredato delle istruzioni perl’uso prescritte;d) il fabbricante, se del caso, abbia attribuito un UDI al dispositivo.e) che il dispositivo sia registrato nella Banca Dati UDI che le informazioni siano corrette;f) che siano stati rispettati i propri obblighi di registrazione nella Banca Dati Europea deiDispositivi Medici (EUDAMED).Gli importatori indicano sul dispositivo o sul suo confezionamento o in un documento cheaccompagna il dispositivo […]

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Obblighi per il distributore di dispositivi medicali

I distributori quando mettono un dispositivo a disposizione sul mercato devono aver verificatoche:a) è stata apposta la marcatura CE al dispositivo ed è stata redatta la dichiarazione diconformità UE di quest’ultimo;b) il dispositivo è corredato delle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante;c) per i dispositivi importati, l’identificazione dell’importatore sia indicata sul dispositivo o sul suoconfezionamento o in un documento che accompagna il dispositivo.d) il fabbricante, se del caso, abbia attribuito un UDI al dispositivo.I distributori inoltre garantiscono che per il periodo in cui un dispositivo è sotto la lororesponsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto rispettino le condizioni stabilitedal fabbricante.Devono altresì cooperare con i fabbricanti o i mandatari allo scopo di ottenere un appropriatolivello della tracciabilità dei dispositivi […]

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Proroga di un anno del Regolamento sui dispositivi medici

In data Giovedì 23 aprile 2020 è stata approvata dal Consiglio Europeo e ufficializzata, la proroga di un anno richiesta sull’avvio del Regolamento sui dispositivi medici, REG UE 745/2017. Nella GUCE è stato pubblicato il Regolamento 2020/561 relativo alle nuove date di applicazione delle disposizioni del Regolamento 2017/745.Il regolamento (UE) 2017/745 viene così modificato: “1) all’articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è così modificato: a) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; 2) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 5 è così modificato: i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data […]

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