L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica potrà essere rilasciata solo da esperti qualificati (di secondo o terzo grado) compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 129, D.L.vo n. 101/2020.L’attestazione deve essere altresì riportata in un apposito registro istituito dall’esperto di radioprotezione incaricato, per conto del soggetto obbligato ad effettuare rilevazioni radiometriche; il suddetto registro deve essere, pertanto, tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto obbligato,
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Sorveglianza radiometrica obbligatoria per chi esercita attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta
L’art. 72 del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 10 (“Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”) che, al comma 1, individua i soggetti obbligati ad effettuare rilevazioni radiometriche dell’eventuale presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse:– i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;– i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (sono, invece, esclusi i soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto […]