E’ obbligatorio designare un preposto e formarlo ex art 37 D.Lgs. 81/08 e S.m.i.
È stato inserito all’interno dell’art. 18 D.Lgs. 81/08 e S.m.i. titolato Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente il nuovo comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo in capo al Datore di Lavoro / Dirigente per la sicurezza di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.