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Mancata designazione del preposto e pesante regime sanzionatorio

Il Datore di lavoro o il Dirigente della Sicurezza che omettono di individuare il preposto all’interno del proprio organico a mente del nuovo comma b-bis) dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

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La designazione del preposto deve essere formale.

Il nuovo comma b-bis) dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti (…)” a cura del Datore di Lavoro o dei dirigenti per la sicurezza di fatto impone la forma scritta per la designazione dello stesso in modo da poter avere l’evidenza dell’adempimento legislativo e mettere effettivamente a conoscenza il preposto dell’incarico che gli viene conferito attraverso il mandato.

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E’ obbligatorio designare un preposto e formarlo ex art 37 D.Lgs. 81/08 e S.m.i.

È stato inserito all’interno dell’art. 18 D.Lgs. 81/08 e S.m.i.  titolato Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente il nuovo comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo in capo al Datore di Lavoro / Dirigente per la sicurezza di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

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