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Chi deve procedere con l’addestramento dei lavoratori

Il comma 5 dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato dalla Legge 215/21 e statuisce: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Modulo Registro di Formazione e Rapporto di Addestramento 30,00€ + IVA Aggiungi al carrello L’Addestramento viene effettuato a completamento del percorso di informazione (art. 36) e formazione (art. 37) in materia di salute e sicurezza del lavoratore. L’obbligo di Addestramento è in capo al Datore di […]

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Cosa deve contenere il registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Il registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari deve inoltre contenere le seguenti informazioni: · elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; · prodotto fitosanitario utilizzato indicando il nome commerciale del preparato e la quantità totale utilizzata; · superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; · avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; · nel caso si ricorra ad un contoterzista si deve mantenere la scheda di trattamento contoterzisti o in alternativa il contoterzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

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Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Il registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari come impropriamente viene chiamato, deve essere compilato da tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Il registro deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all’anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato, al più tardi, entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dal trattamento. Devono essere presenti, anche in copia, le bolle e le fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto.

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Sanzioni per chi è obbligato a presentare il MUD 2022 entro il termine del 21 maggio 2022 e non lo trasmette nei tempi.

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell’art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010: la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00. la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 16 gennaio 2022 il Dpcm del 17 dicembre 2021 che riporta il MUD modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il nuovo modello sostituisce il precedente approvato con Dpcm 23 dicembre 2020 e potrà essere utilizzato per le dichiarazioni che dovranno essere presentate entro il 21.05.2022; In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, infatti il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 21 maggio 2022.

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Diciture da riportare per i DPI Mascherine Facciali FFP2

Le maschere facciali filtranti ,in inglese “Filtering FacePieces”, da cui la sigla FFP. rispondono alla norma EN 149:2001 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere”, compresa la revisione A1 del 2009. Elementi che devono essere presenti: Il marchio CE, nel caso delle maschere filtranti FFP2 e FFP3, deve essere accompagnato da un numero identificativo dell’organismo notificato che ha verificato le mascherine (nel rispetto degli allegati VII o VIII del Reg. 2016/425 UE). Dicitura FFP1, FFP2 o FFP3 deve obbligatoriamente comparire quando il dispositivo è conforme alla EN 149:2001+A1:2009. Lo standard classifica i filtranti facciali in base all’efficienza filtrante ed alla perdita di tenuta verso l’interno della semimaschera. Dicitura R o NR che informa se il filtrante facciale […]

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I nuovi obblighi del preposto modificata la lett. a) del primo comma dell’ art. 19 del D. Lgs. 81/2008.

La lettera a ora recita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. Al Preposto viene assegnato un potere […]

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Mancata designazione del preposto e pesante regime sanzionatorio

Il Datore di lavoro o il Dirigente della Sicurezza che omettono di individuare il preposto all’interno del proprio organico a mente del nuovo comma b-bis) dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

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La designazione del preposto deve essere formale.

Il nuovo comma b-bis) dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti (…)” a cura del Datore di Lavoro o dei dirigenti per la sicurezza di fatto impone la forma scritta per la designazione dello stesso in modo da poter avere l’evidenza dell’adempimento legislativo e mettere effettivamente a conoscenza il preposto dell’incarico che gli viene conferito attraverso il mandato.

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E’ obbligatorio designare un preposto e formarlo ex art 37 D.Lgs. 81/08 e S.m.i.

È stato inserito all’interno dell’art. 18 D.Lgs. 81/08 e S.m.i.  titolato Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente il nuovo comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo in capo al Datore di Lavoro / Dirigente per la sicurezza di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

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