L’articolo 23 del Regolamento 2017/745 dispositivi medici tratta i requisiti e delle responsabilità relative alle “Parti e componenti”, intesi come articoli destinati “in maniera specifica a sostituire una parte o un componente identico o simile di un dispositivo difettoso o usurato al fine di mantenere o ripristinare la funzione del dispositivo stesso senza modificarne le caratteristiche di sicurezza, prestazione o la sua destinazione d’uso”.Le attività sono quelle legate ai dispositivi elettromedicali che comprende, in genere, beni soggetti a difettosità o usura, le cui caratteristiche vengono ripristinate attraverso interventi tecnici che prevedono la sostituzione, appunto, di parti e componenti.Il fabbricante, al fine di immettere in commercio i dispositivi da esso prodotti, debba garantirne la conformità al Regolamento nell’ipotesi che lo stesso […]
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Gli accessori di un dispositivo medico
Nell’ ALLEGATO II – DOCUMENTAZIONE TECNICA capitolo 1. DESCRIZIONE E SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO, INCLUSI ACCESSORI E VARIANTI vengono introdotti gli accessori del dispositivo medico.In particolare nel Cap. 1.1 Descrizione e specifiche del dispositivo al comma h) troviamo la “descrizione degli accessori di un dispositivo, degli altri dispositivi e dei prodotti diversi dai dispositivi che sono destinati a essere utilizzati in combinazione con un dispositivo medico” e al comma l) troviamo le “specifiche tecniche, come caratteristiche, dimensioni e attributi di prestazione del dispositivo nonché delle varianti/configurazioni e degli accessori che di norma figurano nelle specifiche del prodotto messe a disposizione dell’utilizzatore, ad es empio in opuscoli, cataloghi e pubblicazioni simili.”Pertanto, gli accessori, devono necessariamente essere inseriti nella documentazione tecnica del dispositivo […]
Obblighi del mandatario di dispositivi medicali
Il fabbricante di un dispositivo che non dispone di una sede in uno Stato membro può immettereil dispositivo sul mercato dell’Unione solo se designa un mandatario unico. La designazione èvalida solo se accettata per iscritto dal mandatario ed è effettiva almeno per tutti i dispositiviappartenenti allo stesso gruppo generico di dispositivi.Il mandatario svolge i compiti precisati nel mandato convenuto tra questi e il fabbricante. Ilmandatario fornisce una copia del mandato all’autorità competente, su richiesta. Il mandatoimpone, e il fabbricante consente, al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti inrelazione ai dispositivi cui si riferisce:a) verificare che siano state elaborate la dichiarazione di conformità UE e la documentazionetecnica e, se del caso, che il fabbricante abbia espletato un’adeguata procedura di valutazionedella […]
Obblighi per l’importatore di dispositivi medicali
Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo dispositivi conformi al regolamento.Al fine di immettere un dispositivo sul mercato gli importatori verificano che:8a) sia stata apposta la marcatura CE al dispositivo e sia stata redatta la dichiarazione diconformità UE di quest’ultimo;b) il fabbricante sia identificato e che questi abbia designato un mandatario;c) il dispositivo sia etichettato conformemente al regolamento e corredato delle istruzioni perl’uso prescritte;d) il fabbricante, se del caso, abbia attribuito un UDI al dispositivo.e) che il dispositivo sia registrato nella Banca Dati UDI che le informazioni siano corrette;f) che siano stati rispettati i propri obblighi di registrazione nella Banca Dati Europea deiDispositivi Medici (EUDAMED).Gli importatori indicano sul dispositivo o sul suo confezionamento o in un documento cheaccompagna il dispositivo […]
Obblighi per il distributore di dispositivi medicali
I distributori quando mettono un dispositivo a disposizione sul mercato devono aver verificatoche:a) è stata apposta la marcatura CE al dispositivo ed è stata redatta la dichiarazione diconformità UE di quest’ultimo;b) il dispositivo è corredato delle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante;c) per i dispositivi importati, l’identificazione dell’importatore sia indicata sul dispositivo o sul suoconfezionamento o in un documento che accompagna il dispositivo.d) il fabbricante, se del caso, abbia attribuito un UDI al dispositivo.I distributori inoltre garantiscono che per il periodo in cui un dispositivo è sotto la lororesponsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto rispettino le condizioni stabilitedal fabbricante.Devono altresì cooperare con i fabbricanti o i mandatari allo scopo di ottenere un appropriatolivello della tracciabilità dei dispositivi […]